Art. 3 · LEGGE 6 maggio 1906, n. 200

Art. 3

LEGGE 6 maggio 1906, n. 200

In vigore dal 7 giu 1906
Con regolamento da stabilirsi d'accordo fra i ministri dei lavori pubblici e della marina saranno fissate le norme per l'attuazione della presente legge.
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