Art. 11 · LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

Art. 11

LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

In vigore dal 22 lug 1902
Nel Regolamento sarà stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sarà determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.
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