Art. 3 · LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

Art. 3

LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

In vigore dal 28 lug 1901
Per gli effetti del beneficio di cui all' della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto vita durante. I sanitari contemplati nella lettera e) dell'articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche Amministrazioni, se vorranno conservare il loro diritto dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera f) dell'articolo medesimo.
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