Art. 3 · LEGGE 21 gennaio 1897, n. 35

Art. 3

LEGGE 21 gennaio 1897, n. 35

In vigore dal 23 feb 1897
A tale scopo sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno la somma di Lire 280 mila per l'esercizio 1896-97 e in quello del 1897-98 verrà inscritta la somma a saldo che risulterà dalla liquidazione definitiva delle contabilità concernenti i crediti suindicati .
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