Art. 21 · LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

Art. 21

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvederà al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi; della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non più di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.
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