Art. 1 · LEGGE 19 luglio 1894, n. 338

Art. 1

LEGGE 19 luglio 1894, n. 338

In vigore dal 8 ago 1894
Fino a nuovo provvedimento legislativo restano sospese le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, salvo quelle degli .
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