Art. 90
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Sono soggetti a trasformazione a norma dell':
1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;
2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;
3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.
Storico versioni
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