Art. 88 · LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Art. 88

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
L'applicazione delle penalità sancite negli , e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero. Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.
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