Art. 58 · LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Art. 58

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 16 lug 1926
Quando non avvenga il concentramento previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più Amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi. Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell' della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti. Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto. Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico Ente. In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-58