Art. 49
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria. (3)
Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.
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