Art. 47
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.
Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.
Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.
L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.
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