Art. 39 · LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Art. 39

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi: 1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge: 2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale; 3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto. (3)
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