Art. 19
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-19