Art. 19 · LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Art. 19

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-19