Art. 104
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Ferma stante la disposizione dell', la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.
Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 luglio 1890.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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