Art. 102 · LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Art. 102

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. (3) Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.
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