Art. 8
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 31 dic 2020
I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Se la Società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli della legge 31 gennaio 1992, n. 59. (2)
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