Art. 25 · LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

Art. 25

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
I regolamenti da compilarsi per la esecuzione della presente legge, dovranno essere approvati e pubblicati, entro quattro mesi dalla promulgazione della presente legge.
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