Art. 21 · LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

Art. 21

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
Il prezzo di vendita del sale comune, macinato e raffinato, è diminuito di centesimi venti per chilogramma. È approvata la tariffa dei prezzi di vendita delle varie qualità di sale contenuta nella tabella Allegato D, che fa parte integrante della presente legge.
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