Art. 15 · LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

Art. 15

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
Per la determinazione della quantità in volume degli spiriti che provengono dall'estero, è data facoltà al Governo del Re di rivedere le tabelle attualmente in vigore, sia per la riduzione del peso in volume, sia per la tara dei recipienti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754#art-15