Art. 13 · LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

Art. 13

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 19 gen 1957
I procedimenti riguardanti tali reati dovranno sempre essere spediti d'urgenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-13