Art. 7 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 7

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
L'albo, stampato a spese del collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei tribunali.
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