Art. 62 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 62

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti, potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'.
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