Art. 58 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 58

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Nelle provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di avvocato e di procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue. Facendosi inscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi continueranno, nelle cause in cui assumono le funzioni di procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello ancorchè non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima.
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