Art. 56
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Gli avvocati, i procuratori e coloro che, a termini di legge, sono o possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del presidente o del pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero,
In una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i tribunali;
In una pena pecuniaria di lire 5, estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i pretori.
Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'autorità giudiziaria avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale viene commessa la difesa, colla procedura ordinata nell' del Codice di procedura civile.
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