Art. 51 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 51

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'. Gli sono comuni ai procuratori. Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati dà luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori. In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.
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