Art. 47 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 47

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
I procuratori non possono senza giusta causa ricusare il proprio ministero. Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.
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