Art. 38 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 38

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie. L'albo così rinnovato è comunicato dal presidente del Consiglio al presidente della Corte d'appello quando si tratti di collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al presidente del tribunale quanto agli altri collegi. Il presidente della Corte e quello del tribunale lo fanno notificare al pubblico Ministero, al quale compete la facoltà del richiamo a norma degli .
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