Art. 33 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 33

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
I Consigli dell'Ordine provvederanno con regolamenti interni all'esercizio delle attribuzioni di cui si trovano investiti, ai pareri legislativi domandati dal Governo, alle pubbliche conferenze di giovani avvocati, alla formazione di biblioteche giuridiche, ed a tutto quello che possa elevare la dignità e la coltura dell'Ordine stesso.
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