Art. 27 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 27

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata senza che l'avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo d'usciere, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della processura penale, per essere sentito nelle sue difese.
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