Art. 26 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 26

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli avvocati iscritti nell'albo, sono: 1° L'avvertimento; 2° La censura; 3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4° La cancellazione dall'albo. L'avvertimento consiste nel rimostrare all'avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera dal presidente per incarico del Consiglio. La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'avvocato per mezzo di usciere.
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