Art. 17
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Il Consiglio dell'Ordine sarà composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degl'iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.
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