Art. 14 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 14

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Gli avvocati iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione datanti tutte le Corti e i tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente. Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.
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