Art. 9 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 9

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000. Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti. Il parere del Consiglio di Stato sarà sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del Decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.
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