Art. 7
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 12 feb 1870
In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell', e quelli che convenga di fare con Case o Stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.
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