Art. 69
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Il rendiconto generale dell'amministrazione delle Finanze, prescritto dagli al 61 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302, per gli anni dal 1862 al 1867, dovrà essere presentato al Parlamento, già stampato, il 1 ° ottobre 1869.
Quello relativo all'esercizio 1868 sarà presentato nel mese di gennaio 1870.
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