Art. 67 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 67

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Le disposizioni degli saranno applicabili anche al conto della gestione finanziaria ed ai resti attivi e passivi dell'anno 1869, non che ai mandati emessi nell'anno stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-67