Art. 64
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Appena terminato l'anno finanziario sarà compilato il conto consuntivo d'amministrazione di ciascun Ministero per cura del Capo della Ragioneria addetta al Ministero stesso. Questo conto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale non più tardi del mese di aprile successivo al termine dell'anno finanziario. E non più tardi del susseguente mese di luglio, il Ministro delle Finanze, per cura del Ragioniere generale, dovrà aver trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto consuntivo dell'amministrazione di tutto lo Stato.
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