Art. 62
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 17 apr 1870
Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali Regolamenti.
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