Art. 61 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 61

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Gli Ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.
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