Art. 60 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 60

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi sarà un Controllore, che eserciterà le sue funzioni a norma delle prescrizioni del Regolamento. Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese a mezzo degli Ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il Direttore generale del Tesoro lo richieda. Sarà redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa colla firma degli intervenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-60