Art. 6
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 12 feb 1870
Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.
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