Art. 55 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 55

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire. Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell' della Legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa Legge, allegato F.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-55