Art. 51 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 51

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Sotto la più stretta responsabilità personale del Tesoriere centrale e di tutti i Tesorieri provinciali, Cassieri e Percettori, non sarà in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalità richieste dagli della presente Legge, salvo il disposto degli . L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori, da parte dei Ministri, o di qualsiasi altro Impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati. La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell' sarà fatto con ordinazione del Direttore generale del Tesoro.
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