Art. 50
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Non si farà luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.
Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ad un capitolo già esaurito del bilancio, e non a quello indicato nel mandato dal Ministro che lo ha emesso di conformità modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell' della Legge 14 agosto 1862, n. 800.
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