Art. 49
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degl'Impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potrà seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli firmati dal Direttore generale saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal Direttore generale suddetto ai Tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai Contabili subalterni nel modo che sarà prescritto dal Regolamento, che indicherà pure i documenti da essere presentati dai creditori ai Contabili pagatori.
La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sarà data alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.
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