Art. 48 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 48

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Tanto i mandati a disposizione quanto quelli d'anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all', avere la firma del Ministro o del suo Delegato e quella del Ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei conti. Anche nei mandati contemplati in quell' articolo s'indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio, cui questa si riferisce.
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