Art. 47 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 47

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sarà fatta come è detto all'. Per le competenze dè Corpi e Stabilimenti militari di terra e di mare potrà essere data al termine di ogni trimestre. La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sarà provata tosto dopo che vi siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma di quanto verrà prescritto dal Regolamento.
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