Art. 46 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 46

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o fatta ad economia, sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potrà accordare una successiva, la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti .
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