Art. 41 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 41

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di Funzionari da essi dipendenti: 1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l'elenco alla Legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo ciò che è stabilito per le spese di vincite al lotto; 2° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione; 3° Per pagamento di spese fisse o d'indennità, quando non siano prestabilite in somma certa. Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal Regolamento, ma dovranno giustificarsi com'è prescritto dagli .
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