Art. 39
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.
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